Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 21-bis — Federazione regionale degli ordini

In ogni regione e' costituita la federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con sede nel capoluogo. Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali e' consentito il raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni viciniori. Solo in questo caso e' consentita la costituzione di federazioni interregionali, cui si applicano le norme che regolano le federazioni regionali. Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di ordini. Sono organi della federazione: l'assemblea, il consiglio e il presidente. L'assemblea e' composta dai componenti dei consigli degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualita' di componente il consiglio dell'ordine e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica. Il consiglio e' composto dai presidenti degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualita' di presidente dell'ordine provinciale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico. In caso di necessita', i presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il vice presidente dell'ordine o, in caso di impossibilita' di questi, altro consigliere dell'ordine. 6. Il presidente e' nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di impedimento, e' sostituito dal piu' anziano per iscrizione all'albo dei consiglieri della federazione in carica. Il presidente resta in carica due anni, sempreche' mantenga la qualita' di componente il consiglio, ed e' rieleggibile

Testo vigente dal 10 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art21bis · fonte su Normattiva