Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 35 — Reiscrizione
Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione. Il reiscritto conserva la precedente anzianita', dedotto il periodo di interruzione.
Testo vigente dal 21 gennaio 1976
