Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 4 — Obbligo del segreto professionale
L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attivita'.
Testo vigente dal 21 gennaio 1976
