Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 5 — Vigilanza sull'esercizio della professione

L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e' posto sotto la vigilanza del ((Ministero della giustizia)), il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica. Il ((Ministero della giustizia)) vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art5 · fonte su Normattiva