Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 5 — Vigilanza sull'esercizio della professione
L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e' posto sotto la vigilanza del ((Ministero della giustizia)), il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica. Il ((Ministero della giustizia)) vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.
Testo vigente dal 8 maggio 2010
