La radiazione dall'albo professionale puo' essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignita' professionale. Importano di diritto la radiazione dall'albo:

  • a)la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;
  • b)l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;
  • c)il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art42 · fonte su Normattiva