La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine ove e' iscritto l'incolpato. Se l'incolpato e' membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello. Se l'incolpato e' membro del consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art46 · fonte su Normattiva