Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 45 — Prescrizione
L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale.
Testo vigente dal 21 gennaio 1976
