Art. 52 — Avvertimento
L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi e mancanze di lieve entita', consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, e' disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine. L'avvertimento e' rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario. Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale e' stato rivolto l'avvertimento puo' chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Testo vigente dal 20 febbraio 1963
