L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi e mancanze di lieve entita', consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, e' disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine. L'avvertimento e' rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario. Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale e' stato rivolto l'avvertimento puo' chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art52 · fonte su Normattiva