Ordinamento della professione di giornalista

Art. 51 — Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato. Esse sono:

  • a)l'avvertimento;
  • b)la censura;
  • c)la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
  • d)la radiazione dall'albo.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art51 · fonte su Normattiva