Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio. Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facolta' di presentare documenti e memorie difensive.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 505/1995

    Questione infondata
    14 dicembre 1995

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 56, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giornalista incolpato di partecipare alla fase istruttoria del procedimento disciplinare, indicando testimoni a discarico, in quanto, posto che, per un verso, non sussiste la denunciata disparità di trattamento in danno dei giornalisti, in rapporto alla disciplina relativa agli avvocati e procuratori legali, poiché l'esercizio della funzione disciplinare è regolato con ampia discrezionalità da parte del legislatore e con modalità diverse in relazione alle differenti peculiarità dei settori, e che, per altro verso, a causa della natura amministrativa del procedimento disciplinare in questione, non sono operanti le garanzie costituzionali del diritto di difesa, pur tuttavia, sia per la gravità delle conseguenze personali determinate dall'applicazione delle sanzioni disciplinari, sia per l'interesse pubblico alla correttezza e all'imparzialità del procedimento disciplinare, deve essere riconosciuto un nucleo di garanzie minime rispondenti al principio di ragionevolezza, che impone di interpretare la norma impugnata nel senso che, allorquando il Consiglio regionale dell'ordine non si limiti ad acquisire "sommarie informazioni" - per le quali sono sufficienti la comunicazione dell'inizio del procedimento e l'invito dell'interessato a comparire -, ma prosegue l'istruttoria con la raccolta di prove, la previsione espressa della contestazione specifica degli addebiti e della facoltà dell'incolpato di "essere sentito nelle sue discolpe", comprende, sul piano logico-giuridico, la confutabilità delle prove su cui si fondano i pretesi illeciti, non solo attraverso la produzione di memorie illustrative e documenti, ma anche attraverso la deduzione di altre prove, tra cui non può considerarsi preclusa la richiesta - sulla quale l'organo disciplinare è tenuto a pronunciarsi motivatamente per consentire le successive verifiche giurisdizionali - di risentire testimoni su fatti e circostanze specifiche rilevanti ed attinenti alle contestazioni. - Sui limiti delle discrezionalità del legislatore in materia di procedimenti disciplinari, V. sentt. 71/1995, 119/1995, 210/1995 e 312/1995. red.: F. Mangano

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 56 Ordinamento della professione di giornalista

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art56 · fonte su Normattiva