Art. 7 — Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina
L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide. 2 Ciascun collegio regionale puo' altresi' affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione. 2 Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'eta' prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina-maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente e' nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano.2 3 4 I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo. 2 3 4 Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
2La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio 1989, n. 372 (in G.U. 1a s.s. 12/7/1989, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 2, 3, 6 e 7 del presente articolo.
D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97
3Il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 13, lettera a)) che nella presente legge le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».
D.L. 21 settembre 2019, n. 104
4Il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 15, lettera a)) che nella presente legge le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo».
Testo vigente dal 22 settembre 2019
