Art. 9 — Aggiornamento professionale
Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti. 2 Contenuti e modalita' dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide. 2 Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 dell'articolo 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo e' esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
2La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio 1989, n. 372 (in G.U. 1a s.s. 12/7/1989, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Testo vigente dal 13 luglio 1989
