Ordinamento della professione di guida alpina

Art. 9 — Aggiornamento professionale

Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti. 2 Contenuti e modalita' dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide. 2 Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 dell'articolo 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo e' esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

2

La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio 1989, n. 372 (in G.U. 1a s.s. 12/7/1989, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 13 luglio 1989

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;6~art9 · fonte su Normattiva