Ordinamento della professione di guida alpina

Art. 19 — Scuole di alpinismo

Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l'esercizio coordinato delle attivita' professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell'albo della regione medesima. L'attivita' di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida - purche' il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo - iscritti nell'albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 6.

Testo vigente dal 12 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;6~art19 · fonte su Normattiva