Ordinamento della professione di guida alpina
Art. 3 — Gradi della professione
La professione si articola in due gradi:
- a)aspirante guida;
- b)guida alpina-maestro di alpinismo. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo. L'aspirante guida puo' esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182)).
Testo vigente dal 18 dicembre 2025
