Ordinamento della professione di guida alpina

Art. 3 — Gradi della professione

La professione si articola in due gradi:

  • a)aspirante guida;
  • b)guida alpina-maestro di alpinismo. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo. L'aspirante guida puo' esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182)).

Testo vigente dal 18 dicembre 2025

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;6~art3 · fonte su Normattiva