Ordinamento della professione di guida alpina

Art. 2 — Oggetto della professione di guida alpina

E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita:

  • a)accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
  • b)accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
  • c)insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo. Lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta' e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, e' riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove e' consentita l'attivita' dei maestri di sci.

Testo vigente dal 12 gennaio 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;6~art2 · fonte su Normattiva