Ordinamento della professione di guida alpina

Art. 5 — Condizioni per l'iscrizione all'albo

Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonche' dei seguenti requisiti:

  • a)cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea;
  • b)eta' minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;
  • c)idoneita' psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unita' sanitaria locale del comune di residenza;
  • d)possesso del diploma di scuola media inferiore;
  • e)non aver subi'to condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
  • f)residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

Testo vigente dal 12 gennaio 1989

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;6~art5 · fonte su Normattiva