Ordinamento della professione di guida alpina

Art. 11 — Doveri della guida alpina

Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignita' e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non e' incompatibile con impieghi pubblici o privati, ne' con l'esercizio di altre attivita' di lavoro autonomo.

Testo vigente dal 12 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;6~art11 · fonte su Normattiva