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Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:

  • a)godere del pieno esercizio dei diritti civili;
  • b)essere di buona condotta;
  • c)risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ruolo intendono essere iscritti;
  • d)avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;
  • e)avere superato l'apposito esame di cui all'articolo 9;
  • f)avere effettuato il deposito cauzionale previste dall'articolo 23.

Testo in vigore dal 29 aprile 1968 al 8 maggio 2010

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;478~art7 · fonte su Normattiva