Ordinamento della professione di perito agrario
Art. 22 — Collegio nazionale
I collegi locali dei periti agrari costituiscono un unico collegio nazionale avente personalita' giudica di diritto pubblico.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
I collegi locali dei periti agrari costituiscono un unico collegio nazionale avente personalita' giudica di diritto pubblico.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art22 · fonte su Normattiva