Art. 23 — Consiglio del collegio nazionale
((Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed e' composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni)). I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
Testo vigente dal 14 marzo 1991
