Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 23 — Consiglio del collegio nazionale

((Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed e' composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni)). I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Testo vigente dal 14 marzo 1991

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art23 · fonte su Normattiva