Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 43 — Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale

Il perito agrario, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, e' sottoposto, quando non e' stato radiato a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art43 · fonte su Normattiva