Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 43 — Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale

Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art43 · fonte su Normattiva