La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio del collegio ove e' iscritto l'incolpato. Se l'incolpato e' membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello. Se l'incolpato e' membro del consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio del collegio designato dal consiglio del collegio nazionale.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art46 · fonte su Normattiva