Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 52 — Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione

Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 41, il consiglio del collegio, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, puo' ordinarne la immediata esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art52 · fonte su Normattiva