Art. 52 — Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione
Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 41, il consiglio del collegio, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, puo' ordinarne la immediata esecuzione provvisoria nonostante ricorso.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
