Art. 41 — Sospensione dall'albo o dall'elenco speciale - Sospensione cautelare
La sospensione dall'albo o dall'elenco speciale puo' essere inflitta nei casi di lesione della dignita' e del decoro professionale; essa e' disposta con deliberazione del consiglio. Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'albo o dallo elenco speciale:
- a)l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- b)il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3 del codice penale;
- c)l'emissione di un mandato od ordine di cattura;
- d)l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale. Nei casi in cui al precedente comma la sospensione e' immediatamente esecutiva nonostante ricorso e non e' soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
