Ordinamento della professione di psicologo

Art. 12 — Consiglio regionale o provinciale dell'ordine

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 ottobre 2005 al 15 febbraio 2018. Leggi il testo vigente →

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221)). Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

  • a)elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
  • b)conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
  • c)provvede alla ordinaria e straordinaria amminisitrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e di conti consuntivi;
  • d)cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
  • e)cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
  • f)provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonche' al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
  • g)designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale e provinciale, ove sono richiesti;
  • h)vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita' dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
  • i)adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
  • l)provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

Testo in vigore dal 29 ottobre 2005 al 15 febbraio 2018

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 ottobre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1989 al 29 ottobre 2005. 72 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine e' composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non e' eleggibile per piu' di due volte consecutiveaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art12 · fonte del testo