Art. 12 — Consiglio regionale o provinciale dell'ordine
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((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221)). Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:
- a)elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
- b)conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
- c)provvede alla ordinaria e straordinaria amminisitrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e di conti consuntivi;
- d)cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- e)cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
- f)provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonche' al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- g)designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale e provinciale, ove sono richiesti;
- h)vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita' dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
- i)adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
- l)provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.
Testo in vigore dal 29 ottobre 2005 al 15 febbraio 2018
