Ordinamento della professione di psicologo
Art. 13 — Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da latre norme, ovvero dal consiglio. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.
Testo vigente dal 24 febbraio 1989
