Art. 14 — Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
Il consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ognio volta che se ne presenti la necessita' o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, e' redattodal segretario sotto la direzione del presidente ed e' sottoscritto da entrambi.
Testo vigente dal 24 febbraio 1989
