Art. 25 — Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine
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Il tribunale o la corte di appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio setesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissraio straordinario ai sensi dell'articolo 16.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1989 al 15 febbraio 2018
