Ordinamento della professione di psicologo

Art. 35 — Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica

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In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeutica e' consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilita', di aver acquisita un specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonche il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuita' dell'esercizio della professione psicoterapeutica. E' compito degli ordini stabilire la validita' di detta certificazione. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1989 al 3 febbraio 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 412/1995

    Questione infondata
    27 luglio 1995

    L'attività psicoterapeutica, disciplinata unitariamente tanto per i medici quanto per gli psicologi dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, implica la cura non farmacologica della persona e richiede una specifica idoneità professionale che presuppone una specializzazione ed una qualificazione ulteriori rispetto a quelle richieste per l'esercizio della professione di base, tanto in campo medico che psicologico. In questo contesto normativo non è irragionevole avere previsto che per svolgere, o continuare a svolgere, l'attività psicoterapeutica gli iscritti all'albo degli psicologi debbano possedere, oltre ai requisiti che legittimano l'iscrizione all'albo degli psicologi nella prima applicazione della legge, anche la laurea conseguita da un certo arco di tempo, quale attestazione di un livello di formazione culturale superiore, presupposto necessario per un 'curriculum' scientifico e professionale adeguato, che preceda la maturazione professionale, quale può essere data dall'esercizio dell'attività per un certo arco di tempo. Pertanto, posta la distinzione tra le attività consentite allo psicologo e quelle riservate allo psicoterapeuta, non si può ritenere che determini una discriminazione, o sia irragionevole, prevedere che chi è legittimato ad iscriversi all'albo degli psicologi, avendo operato senza il possesso della laurea per almeno tre anni nelle discipline psicologiche, non abbia tuttavia titolo per essere ritenuto idoneo anche all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, sia pure in precedenza svolta. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 35, primo comma, l. 18 febbraio 1989, n. 56). - V. massime B e C. red.: G. L. rev.: S. P.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 32 cost. · Art. 35 Ordinamento della professione di psicologo

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art35 · fonte su Normattiva