Art. 35 — Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica
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In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeutica e' consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, (( laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993)), dichiarino, sotto la propria responsabilita', di aver acquisita un specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonche il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuita' dell'esercizio della professione psicoterapeutica. E' compito degli ordini stabilire la validita' di detta certificazione. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 gennaio 1999, n.4
1La L. 14 gennaio 1999, n.4 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo, e' differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1999 al 23 gennaio 2001
