Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 31 — Requisiti per l'iscrizione nell'albo
Per essere iscritti nell'albo e' necessario:
- a)essere cittadino italiano ((, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o)) di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';
- b)godere dei diritti civili;
- c)essere di specchiata condotta morale;
- d)avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale;
- e)avere la residenza ((o il domicilio professionale,))nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;
- f)precisare il proprio stato giuridico professionale. ((Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.)) Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010
