Art. 21 — Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale
Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e da altre disposizioni normative. Il presidente convoca il consiglio dell'ordine nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne e' fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.
Testo vigente dal 27 gennaio 1994
