Ordinamento della professione di tecnologo alimentare

Art. 21 — Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale

Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e da altre disposizioni normative. Il presidente convoca il consiglio dell'ordine nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne e' fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Testo vigente dal 27 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art21 · fonte su Normattiva