Ordinamento della professione di tecnologo alimentare

Art. 22 — Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre a quelle demandategli da altre disposizioni normative, esercita le seguenti attribuzioni:

  • a)esprime, quando e' richiesto dal ((Ministro della giustizia)), il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
  • b)coordina e promuove le attivita' dei consigli degli ordini intese all'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti;
  • c)esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini regionali;
  • d)esprime il parere sulla fusione degli ordini regionali;
  • e)esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e sulla relativa nomina di commissari straordinari;
  • f)designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
  • g)determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;
  • h)determina la misura massima dei contributi annui e delle tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti agli albi, per il funzionamento degli ordini regionali;
  • i)decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi all'elezione dei consigli stessi.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art22 · fonte su Normattiva