Ordinamento della professione di tecnologo alimentare
Art. 22 — Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale
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Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre a quelle demandategli da altre disposizioni normative, esercita le seguenti attribuzioni:
- a)esprime, quando e' richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- b)coordina e promuove le attivita' dei consigli degli ordini intese all'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti;
- c)esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini regionali;
- d)esprime il parere sulla fusione degli ordini regionali;
- e)esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e sulla relativa nomina di commissari straordinari;
- f)designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
- g)determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;
- h)determina la misura massima dei contributi annui e delle tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti agli albi, per il funzionamento degli ordini regionali;
- i)decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi all'elezione dei consigli stessi.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1994 al 8 maggio 2010
