Art. 18 — Costituzioni di nuovi ordini - Fusioni
Il ((Ministro della giustizia)), qualora il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine regionale, nomina un consiglio straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti all'albo indicato nell'articolo 9, comma 1, il ((Ministro della giustizia)) puo' disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale.
Testo vigente dal 8 maggio 2010
