Art. 8 — Personale
Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini regionali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento. Lo stato giuridico ed economico di detto personale e' disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale degli ordini professionali.
Testo vigente dal 27 gennaio 1994
