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In relazione al disposto dell'articolo 28 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, con determinazione del Ministro delle finanze, su proposta del ragioniere generale dello Stato, possono, per esigenze di servizio, effettuarsi trasferimenti di funzionari dal ruolo di cui alla tabella A a quello di cui alla tabella B, dell'allegato I alla presente legge, o viceversa.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 11 gennaio 1946

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1037~art12 · fonte del testo