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In relazione al disposto dell'articolo 28 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, con determinazione del Ministro delle finanze, su proposta del ragioniere generale dello Stato, possono, per esigenze di servizio, effettuarsi trasferimenti di funzionari dal ruolo di cui alla tabella A a quello di cui alla tabella B, dell'allegato I alla presente legge, o viceversa. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 novembre 1945, n. 789

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 novembre 1945, n. 789 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il disposto dell'art. 28 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 12 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, si applica anche, per una volta tanto e per non oltre la meta' dei posti attualmente vacanti e disponibili nel ruolo dell'Ispettorato generale di finanza dl cui alla tabella B dell'allegato 1 alla citata legge 26 luglio 1939, n. 1037, per il trasferimento ai posti di grado ottavo del cennato ruolo di funzionari del medesimo grado ottavo del ruolo di cui alla tabella A del predetto allegato che a giudizio del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, siano riconosciuti particolarmente idonei ai servizi di istituto del cennato Ispettorato".

Testo in vigore dal 11 gennaio 1946 al 26 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 1946

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 11 gennaio 1946.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 10 novembre 1945, n. 789

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 novembre 1945, n. 789 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il disposto dell'art. 28 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 12 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, si applica anche, per una volta tanto e per non oltre la meta' dei posti attualmente vacanti e disponibili nel ruolo dell'Ispettorato generale di finanza dl cui alla tabella B dell'allegato 1 alla citata legge 26 luglio 1939, n. 1037, per il trasferimento ai posti di grado ottavo del cennato ruolo di funzionari del medesimo grado ottavo del ruolo di cui alla tabella A del predetto allegato che a giudizio del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, siano riconosciuti particolarmente idonei ai servizi di istituto del cennato Ispettorato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1037~art12 · fonte del testo