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[1]Per la nomina ai posti di grado quinto compresi nelle tabelle A e B dell'allegato I alla presente legge vale il disposto dell'articolo 53 dell'ordinamento gerarchico approvato con Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.
[2]I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali e coloniali sono nominati dal Ministro delle finanze, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato.
[3]((I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Ministro per il tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato)).
Testo in vigore dal 1 giugno 1956 al 10 settembre 1988
