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[1]((I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali, ad eccezione di quelli di cui al precedente art. 4, sono nominati dal Ministro del tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato)).
[2]I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali e coloniali sono nominati dal Ministro delle finanze, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato.
[3]I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Ministro per il tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato.
Testo in vigore dal 10 settembre 1988 al 26 marzo 1998
