Articolo abrogato dal d.p.r. 20 febbraio 1998, n. 38.
Abrogato dal 26 marzo 1998
Articolo abrogato dal d.p.r. 20 febbraio 1998, n. 38.
Abrogato dal 26 marzo 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 26 marzo 1998. 74 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Restano ferme le disposizioni in vigore per i servizi di stralcio affidati alla ragioneria generale dello Stato.
tolto: Con decreti del Ministro delle finanze, su proposta del ragioniere generale dello Stato, detti servizi possono essere in tutto od in parte, assegnati agl'ispettorati generali indicati al precedente articolo 2.
tolto: In tale caso, con i medesimi decreti, possono essere estese agl'ispettori generali capi rispettivi le attribuzioni delegate per i servizi in parola al ragioniere generale dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1037~art22 · fonte del testo