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[1]Restano ferme le disposizioni in vigore per i servizi di stralcio affidati alla ragioneria generale dello Stato.

[2]Con decreti del Ministro delle finanze, su proposta del ragioniere generale dello Stato, detti servizi possono essere in tutto od in parte, assegnati agl'ispettorati generali indicati al precedente articolo 2.

[3]In tale caso, con i medesimi decreti, possono essere estese agl'ispettori generali capi rispettivi le attribuzioni delegate per i servizi in parola al ragioniere generale dello Stato.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 26 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1037~art22 · fonte del testo