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[1]Il Ministro delle finanze e' autorizzato a disporre, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 26 luglio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 26 marzo 1998
