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L'ispettorato generale del bilancio provvede:

  • a)alla preparazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, tenute alla presentazione di tali documenti finanziari alle Camere Legislative;
  • b)alla preparazione degli atti per le variazioni al bilancio durante il corso della gestione;
  • c)alla compilazione delle situazioni periodiche relative al bilancio;
  • d)alla formazione del conto generale del patrimonio;
  • e)alla revisione analitica delle assegnazioni di bilancio, col concorso delle ragionerie delle amministrazioni centrali, ai fini delle possibili iniziative dirette alla limitazione delle spese;
  • f)all'esecuzione di studi e ricerche comparative su bilanci statali e di enti pubblici;
  • g)alle trattazioni relative agli argomenti predetti,

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 26 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1037~art4 · fonte del testo