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L'ispettorato generale del bilancio provvede:
- a)alla preparazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, tenute alla presentazione di tali documenti finanziari alle Camere Legislative;
- b)alla preparazione degli atti per le variazioni al bilancio durante il corso della gestione;
- c)alla compilazione delle situazioni periodiche relative al bilancio;
- d)alla formazione del conto generale del patrimonio;
- e)alla revisione analitica delle assegnazioni di bilancio, col concorso delle ragionerie delle amministrazioni centrali, ai fini delle possibili iniziative dirette alla limitazione delle spese;
- f)all'esecuzione di studi e ricerche comparative su bilanci statali e di enti pubblici;
- g)alle trattazioni relative agli argomenti predetti,
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 26 marzo 1998
