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L'ispettorato generale per gli ordinamenti del personale tratta gli affari relativi:

  • a)agli ordinamenti ed ai trattamenti di attivita' e di quiescenza del personale di ruolo, civile e militare, compreso quello salariato, dipendente dalle amministrazioni ed aziende dello stato, anche a gestione autonoma;
  • b)agli ordinamenti ed ai trattamenti del personale non di ruolo delle amministrazioni ed aziende predette, compreso quello salariato;
  • c)ai provvedimenti relativi alle competenze di carattere accessorio ed eventuale assegnate ai personali predetti;
  • d)agli ordinamenti ed ai trattamenti, economico, previdenziale e assistenziale del personale di enti autarchici o sottoposti alla vigilanza ed alla tutela dello Stato, da stabilirsi di concerto col Ministro delle finanze;
  • e)alle questioni inerenti all'applicazione degli ordinamenti e provvedimenti di cui alle lettere precedenti.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 26 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1037~art5 · fonte del testo