Articolo abrogato dal d.p.r. 20 febbraio 1998, n. 38.
Abrogato dal 26 marzo 1998
Articolo abrogato dal d.p.r. 20 febbraio 1998, n. 38.
Abrogato dal 26 marzo 1998
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 26 marzo 1998. 129 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'ispettorato generale per gli affari economici provvede all'esame, e alla relativa trattazione, per i riflessi sulla finanza dello Stato:
tolto: a) degli argomenti da discutersi presso gli organi corporativi;
tolto: b) delle proposte relative alla previdenza ed assistenza sociale, e, in genere, alla legislazione del lavoro;
tolto: c) dei documenti contabili da presentare alle Camere legislative ai termini dell'art. 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, per gli enti amministrativi, di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato;
tolto: d) delle proposte aventi connessione con l'attivita' economica del Paese che possano implicare interventi finanziari diretti o indiretti a carico dello Stato;
tolto: e) di tutte le proposte che possano determinare effetti sul bilancio dello Stato e non riguardino materie previste ai precedenti articoli 4 e 5.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1037~art6 · fonte del testo