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L'ispettorato generale per gli affari economici provvede all'esame, e alla relativa trattazione, per i riflessi sulla finanza dello Stato:

  • a)degli argomenti da discutersi presso gli organi corporativi;
  • b)delle proposte relative alla previdenza ed assistenza sociale, e, in genere, alla legislazione del lavoro;
  • c)dei documenti contabili da presentare alle Camere legislative ai termini dell'art. 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, per gli enti amministrativi, di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato;
  • d)delle proposte aventi connessione con l'attivita' economica del Paese che possano implicare interventi finanziari diretti o indiretti a carico dello Stato;
  • e)di tutte le proposte che possano determinare effetti sul bilancio dello Stato e non riguardino materie previste ai precedenti articoli 4 e 5.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 26 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1037~art6 · fonte del testo