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[1]I servizi dipartimentali comprendono:
[2]i Comandi in capo di dipartimento marittimo;
[3]i Comandi militari marittimi;
[4]i Comandi di arsenali, cantieri e basi navali;
[5]i Comandi di marina.
[6]I limiti delle attribuzioni territoriali dei Comandi sopra indicati sono fissati con decreto Reale su proposta del Ministro della marina.
[7]I Comandi in capo di dipartimento marittimo hanno alla loro dipendenza i Comandi militari marittimi della loro zona. I Comandi militari marittimi hanno alla loro dipendenza i Comandi di marina, delle piazze forti marittime, delle difese marittime, degli arsenali, cantieri e basi navali della loro zona, e i gruppi di forze navali mobilitabili, quelli di difesa mobile ravvicinata e il naviglio ausiliario e sussidiario loro assegnato, come e' prescritto dagli articoli 4, 5 e 6.
[8]((Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, sono istituiti o soppressi o modificati i Comandi, le Direzioni e gli altri Istituti o uffici principali necessari per il disimpegno dei servizi affidati alla Regia marina.
[9]Con decreto del Ministro per la marina potranno essere dettate le norme per l'organizzazione interna dei detti Comandi, Direzioni, ecc., nonche' per il modo come essi devono esplicare i servizi di propria competenza)).
[10]Dai Comandi militari marittimi dipendono altresi' le Capitanerie di porto delle loro zone per i servizi attinenti alla Regia marina ad esse affidati.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 9 ottobre 2010
