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[1]I servizi dipartimentali comprendono:
[2]i Comandi in capo di dipartimento marittimo;
[3]i Comandi militari marittimi;
[4]i Comandi di arsenali, cantieri e basi navali;
[5]i Comandi di marina.
[6]I limiti delle attribuzioni territoriali dei Comandi sopra indicati sono fissati con decreto Reale su proposta del Ministro della marina.
[7]I Comandi in capo di dipartimento marittimo hanno alla loro dipendenza i Comandi militari marittimi della loro zona. I Comandi militari marittimi hanno alla loro dipendenza i Comandi di marina, delle piazze forti marittime, delle difese marittime, degli arsenali, cantieri e basi navali della loro zona, e i gruppi di forze navali mobilitabili, quelli di difesa mobile ravvicinata e il naviglio ausiliario e sussidiario loro assegnato, come e' prescritto dagli articoli 4, 5 e 6.
[8]Dai Comandi militari marittimi dipendono altresi' le Capitanerie di porto delle loro zone per i servizi attinenti alla Regia marina ad esse affidati.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927
